Videosorveglianza, quando si può effettuare senza ledere la Privacy

La videosorveglianza tramite telecamere è una componente fondamentale in un sistema di allarme o antifurto. Finchè si tratta della propria abitazione non ci sono problemi, video ed immagini si riferiscono alla proprietà esclusiva e privata della nostra casa, ma se le telecamere di sorveglianza vengono installate in un condominio dove c'è un flusso continuo di persone o inquadrano una strada, come ci si deve comportare? Le riprese si possono fare senza ledere la privacy altrui?

Il Garante della Privacy è l'organo deputato a difendere i dati sensibili che ci riguardano, è lui che disciplina alcune regole che, in ogni caso, sono state spesso reinterpretate dai giudici chiamati a discutere alcune cause.

Per quel che riguarda il trattamento dei dati personali ci si rifà alla direttiva Europea 46 dell' ottobre 1995 applicata anche dal Parlamento Italiano. Per le videoriprese nello specifico il Garante si è espresso più volte formulando le direttive finali nel 2010.

Innanzitutto i dati registrati (devono essere protetti dall' accesso non autorizzato), video ed immagini, devono essere distrutti entro poche ore o al massimo entro 24 ore. a meno che non si tratti di investigazioni giudiziarie o di Polizia.

Tutti coloro che saranno video sorvegliati (a meno che non si tratti di telecamere per la sicurezza pubblica) devono essere avvertiti tramite cartelli (quello in foto) posti prima della zona sorvegliata.

Le webcam turistiche (come ci si comporta con la privacy): i volti di coloro che sono ripresi non devono essere identificabili.

Videosorveglianza del lavoro: i lavoratori non possono essere sorvegliati nell'esercizio del loro lavoro anche se c'è una deroga: "telecamere possono essere installate se c'è un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna".

In ogni caso telecamere non possono essere installate in alcuni luoghi come bagni, spogliatoi, camerini ecc.

Telecamere sulle autostrade e privacy: gli impianti elettronici di rilevamento in questo caso devono essere usato solo per i casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale, non per altri scopi quindi.